Le sanzioni per un deposito tardivo

Il tardivo deposito del bilancio comporta l’erogazione di sanzioni ai sensi dell’art. 2630 cc.

Art. 2630 cc “Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall’articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.
Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo.”

Per le sanzioni relative agli adempimenti con termine ultimo di presentazione dal 14/11/2011 sono applicati i seguenti importi:

  • Euro 68,66 (art. 2630 c.c. come modificato dalla L.180/2011) per le domande di deposito di atti, denunce, comunicazioni (elenco soci) presentate entro 30 giorni successivi alla scadenza del termine previsto
  • Euro 206,00 (art. 2630 c.c. come modificato dalla L.180/2011) per le domande di deposito di atti, denunce, comunicazioni (elenco soci) presentate oltre i 30 giorni successivi alla scadenza del termine previsto
  • Euro 91,56 (art. 2630 co.2 c.c. come modificato dalla L.180/2011) per le domande relative al deposito del bilancio delle società di capitali presentate entro 30 giorni successivi alla scadenza del termine previsto
  • Euro 274,66 (art. 2630 co.2 c.c. come modificato dalla L.180/2011) per le domande relative al deposito del bilancio delle società di capitali presentate oltre i 30 giorni successivi alla scadenza del termine previsto e per gli omessi depositi del bilancio

Per le sanzioni relative agli adempimenti con termine ultimo di presentazione dal 15/4/2002 al 13/11/2011 si applicano gli importi previsti dal Dlgs 61/2002:

  • Euro 412,00 (art. 2630 c.c. come modificato dal Dlgs 61/2002)
  • Euro 549,34 (art. 2630 co.2 c.c. come modificato dal Dlgs 61/2002) per ritardato o omesso deposito del bilancio delle società di capitali

L’art. 5 L.689/81  “quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge” e quindi la sanzione si applica per ogni soggetto obbligato all’adempimento.

Le sanzioni saranno erogate dalla CCIAA successivamente alla domanda di deposito del bilancio.

Per chiarimenti ci puoi contattare al n. 06 3290350 e se vuoi, puoi incaricare noi al deposito del bilancio.